PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2006, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza dei corsi del secondo ciclo di istruzione e dei corsi universitari sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
      2. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2006, sono deducibili dal reddito le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti per la frequenza dei corsi del secondo ciclo di istruzione e dei corsi universitari.
      3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogata.